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Tag: conversazioni telefoniche

Pubblicato il 3 Luglio 2019

Registrare conversazioni telefoniche è un reato?

Possiamo registrare liberamente le telefonate che riceviamo o che effettuiamo, oppure stiamo facendo una cosa vietata dalla legge?

Esistono diverse App, molto facili da installare sul telefono, che permettono di registrare le telefonate e non solo, spesso all’insaputa dell’interlocutore, ma quest’ultimo deve essere a conoscenza del fatto che viene registrato?

Possiamo affermare registrare una conversazione a cui partecipiamo, anche se all’insaputa dell’interlocutore non costituisce fattispecie di reato e nemmeno lesione della privacy.

Questo perché l’interlocutore pur non sapendo di essere registrato, rimane comunque consapevole di parlare con un determinato soggetto e secondo la Cassazione la registrazione non farebbe altro che fissare, su una memoria elettronica, ciò che è già fissato nella memoria cerebrale.
Dal momento che la conversazione ci appartiene come bagaglio di conoscenze, la registrazione su supporto materiale non è altro che una ripetizione di ciò che è già impresso su “supporto biologico”.

L’immagazzinamento di un fatto storico a cui abbiamo partecipato direttamente è non solo lecito, ma del tutto naturale. Vietare la registrazione, del resto, sarebbe più o meno come obbligare un soggetto a dimenticare ciò che ha sentito.
La Cassazione ha anche sottolineato che chi è al telefono accetta sostanzialmente il rischio di essere registrato, cosa che rende legittima la registrazione (Cass. 18908/2011 e Cass. 24288/2016).

Naturalmente chi sa di essere registrato può negare il consenso e rifiutarsi di proseguire la conversazione.

Quando la registrazione non è lecita?

La registrazione non è lecita se avviene presso la proprietà privata dell’interlocutore, a sua insaputa utilizzando strumenti illeciti come una vera spia.
Perché ciò costituirebbe il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615 bis. cod. pen.). 

Se la conversazione viene registrata da un soggetto terzo che non prende parte alla stessa, invece, equivale ad intercettazione, per la quale occorre una specifica autorizzazione in difetto della quale si commette un illecito. L’intercettazione è disposta classicamente dalla magistratura nel corso di indagini secondo i tempi e i modi previsti dalla legge.

In qualsiasi caso, anche se la registrazione è lecita, è assolutamente vietato divulgare a terzi il contenuto della registrazione, farlo comporterebbe una violazione della privacy. 
L’unica diffusione consentita dalla legge è di usarla per far valere un proprio diritto, come ad esempio all’interno di un processo, in cui però almeno una delle parti coinvolte nella registrazione deve necessariamente essere parte in causa.

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